Svolta per i medici imputati in un processo penale: possono chiamare la propria compagnia assicurativa e/o quella della struttura in cui lavorano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25.11.2025 imprime una importante svolta a favore dell’esercente la professione sanitaria dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio del proprio dell’assicuratore e/o di quello della struttura sanitaria o sociosanitaria a garanzia di ogni condanna che dovesse patire, in ragione della funzione di garanzia che l’Impresa di Assicurazioni deve svolgere a favore sia del paziente che del sanitario stesso. Inoltre, ha riconosciuto, per le medesime ragioni, che è già possibile esercitare l’azione diretta per il paziente e/o i suoi familiari nei confronti dell’impresa di Assicurazione nel processo civile senza attendere lo spirare del termine dei 24 mesi (16.3.2026) per l’adeguamento delle polizze previsto dal DM. attuativo 232/2023.
Inoltre, avendo utilizzato il criterio analogico, assumendo a parametro il modello della R.C.A., è presumibile credere che il Legislatore, finalmente, potrà a sua volta ragionando per analogia, colmare il vero vulnus che ancora la norma (Legge 24/2017) presenta, al fine di far recuperare la totale serenità all’esercente la professione sanitaria: l’obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione, che è il necessario correlato dell’obbligo ad assicurarsi onde evitare di esporre essi sanitari ad assurde ed insostenibili pretese economiche da parte delle Imprese stesse, andrebbe a costringere queste ultime a rispondere, utilizzando criteri calmierati, alle loro esigenze di garanzia assicurativa, unica condizione in grado davvero di restituire serenità, eliminando la piaga della “Medicina Difensiva”.






