Il danno patrimoniale (cd. reddito figurativo) della casalinga va risarcito a prescindere dalla prova dell’effettività del danno patito

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24221/26 torna all’antico (cfr. sentenza n. 4657/2005). "La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico”.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, riafferma un principio già affrontato un ventennio fa con la pronuncia n. 4657/2005 allorché introdusse il concetto di reddito figurativo della casalinga.
Afferma la Corte che "La famiglia, in una prospettiva di analisi economica del diritto, non si configura soltanto come un mero centro di consumo di beni prodotti altrove, ma è essa stessa un centro di produzione di beni e servizi".
Il danno da compromissione dell’attività di “casalinga” non coincide con quello biologico e non è necessario dimostrare di aver sostenuto spese per una colf o per altri collaboratori. La lesione della capacità di lavoro casalingo costituisce infatti una specifica perdita patrimoniale, che può essere liquidata anche in via equitativa.
Invece, le compagnie assicurative avevano contestato l’autonoma risarcibilità della voce, sostenendo che fosse necessario provare le spese sostenute per ricorrere all’aiuto di terzi.
La Cassazione ha però distinto l’esistenza del danno dalla sua quantificazione: ciò che deve essere accertato è che la vittima svolgesse effettivamente attività domestiche prima dell’incidente e che le lesioni ne abbiano ridotto, in tutto o in parte, la capacità.
Il principio affermato dalla Corte è quindi chiaro: la lesione della capacità di lavoro casalingo, quale forma di capacità lavorativa specifica, deve essere risarcita quando ne siano accertati lo svolgimento e la compromissione, senza che sia indispensabile provare di aver fatto ricorso a un collaboratore domestico. Anche perché, è evidente che nessuna prova potrebbe essere fornita qualora, come probabile, la casalinga e/o la sua famiglia, versassero in condizioni tali da non poterselo permettere, argomentare diversamente concretizzerebbe una violazione della uguaglianza, privilegiando paradossalmente il danneggiato che fosse in migliori condizioni economiche.












