La liquidazione dei danni da illecito e la T.U.N., alla prova della giurisprudenza, un anno dopo


L’equità circostanziata è ancora il principio di riferimento della decisione del Magistrato? La convivenza tra T.U.N e le tabelle pretorie.(Cass. Civ. III sez. sentenza n. 8630/26)


Riflessione di Roberto Pardolesi e Alessandro Palmieri**

1. – Infine, ma davvero infine, prese corpo la Tun. E il mondo cambiò, perché il legislatore, con un tratto di penna, non solo cancella biblioteche, ma è in grado di cambiare il mondo (del diritto). Persino quando non vuole farlo.

Così sincopata, la narrativa sottesa alla sentenza in epigrafe apparirà sconnessa, ai limiti della distonia militante. Ma, come potrà verificare chiunque non si rassegni a chiudere gli occhi, corrisponde a quel che è effettivamente accaduto.

 

I.- Ricostruiamo la trama per summa capita, partendo dalla fine. Interpellata, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., dal Tribunale di Milano[1], resosi portavoce del disorientamento dei giudici di merito, la Suprema corte ‘accelera’ il completamento della traiettoria del sistema tabellare a punti di invalidità per quel che concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, decretando in pratica (fatti salvi alcuni angusti spiragli, il cui spessore sarà scandito più da presso tra un momento) il suo approdo anticipato al (quasi) monopolio della griglia dei valori di conio legislativo. In estrema sintesi: il sistema del danno non patrimoniale va ad articolarsi su due dimensioni distinte e (verrebbe da dire, parallele, se non fosse che, alla fine della fiera, risultano tendenzialmente) convergenti:

1.           eventi connessi alla RCA o alla responsabilità medica successivi al 5 marzo 2025, con applicazione diretta e conformazione per legge del pregiudizio liquidabile;

2.            eventi anteriori a quella data e/o derivanti da illeciti estranei alla RCA o alla responsabilità medica, soggetti alla TUN in via indiretta, rispetto ai quali il parametro, derivando dalla legge, è “giusto” per definizione, ma comunque nell’ambito di una valutazione equitativa.

Morale spicciola. Basta con i campanilismi e le rincorse[2]. Il danno non patrimoniale è finalmente a regime.

 

II.- Davvero tutto così semplice, e trionfale? C’è ragione di dubitarne.

Volgendo per un attimo lo sguardo al passato, si può convenire che l’ormai pluridecennale percorso del sistema tabellare, espressione di vibrante supplenza giudiziaria, fosse turbinosamente connotato da una duplice spinta: dal basso verso l’alto, dalla diversificazione (personalizzazione del danno morale, con tanto di sganciamento da quello biologico e contrasto nei confronti di ogni forma di automatismo) all’ansia di uniformazione/tipizzazione. La tabella, infatti, è uno strumento di razionalizzazione dell’equità pura (di per sé pericolosamente esposta ad oscillazioni a geometria variabile, incompatibili con l’aspirazione alla parità di trattamento); uno strumento forgiato a ridosso della quotidianità delle liti, che promana dal livello di base (giudici di prima istanza) e germoglia con varie ramificazioni territoriali (da Venezia a Messina, passando anche per Roma). Senonché, dopo che la prassi aveva registrato l’atrofizzazione di alcuni tentativi locali (a tacer d’altro, perché la logica del sistema richiede periodicamente un’opera di aggiornamento dei parametri quantitativi e, talvolta, della struttura stessa della tabella, onde adeguarsi ai mutamenti nell’elaborazione pretoria sul ristoro del danno non patrimoniale) e la costante crescita di appeal del modello milanese, i giudici della legittimità nel 2011 assegnavano a quest’ultimo una posizione di indubbia preminenza nel panorama nazionale, in tutti i campi non presidiati da previsioni di legge, quali all’epoca l’art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05), che copriva in maniera autosufficiente l’area delle c.d. micropermanenti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti[3]. Si trattò di un upgrade sul campo che, in nome dell’argine all’anarchia e pur non precludendo variazioni territoriali, per lo più le tollerava nella misura in cui queste ultime consentissero di pervenire a esiti in linea con quelli meneghini. Sicché, di là dall’accoglimento della valenza ‘para-normativa’ della tabella elaborata dal Tribunale di Milano, il riferimento a griglie diverse, comportante una liquidazione di entità inferiore, è stato ritenuto suscettibile di censura mediante ricorso per cassazione, sempre che la questione fosse stata già posta nel giudizio di merito e il ricorrente avesse altresì versato in atti le tabelle milanesi[4].

Propiziata in questo modo una sorta di omogeneizzazione anche per le conseguenze risarcitorie delle lesioni di non lieve entità, lo sviluppo successivo è consistito nel trasferire il comando delle operazioni dal formante giurisprudenziale a quello legislativo. Per il vero, il passaggio di consegne (tutto da decrittare, posta la sua direzione contraria a una linea di sviluppo che aveva sublimato il ruolo trainante del formante giudiziale: magari un sussulto di contenimento rispetto a una prassi che si era andata progressivamente declinando in chiave di overprotection rispetto alla risalente anemia del danno morale?) era stato prefigurato sin dall’emanazione dell’art. 138 del codice delle assicurazioni private (poi riscritto ad opera dell’art. 1, comma 17, l. agosto 2017 n. 124 e ulteriormente integrato dall’art. 3 ter d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022 n. 15), che tuttavia, a differenza del summenzionato art. 139 (e vista la sua maggiore complessità), demandava la concretizzazione del meccanismo a una fonte secondaria. Del resto, la rincorsa alla parità di trattamento si stagliava già netta in Cass. 10579/21, che, pur rivendicando la continuità rispetto alle precedenti impostazioni (in tema di danno parentale), parlava di “naturale sviluppo” e “logica evoluzione”, enfatizzando una “progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire, salvaguardando, nei limiti previsti dall'art. 138 cod. ass. private, il bilanciamento con le esigenze del caso concreto”[5]; e la tendenza appariva ancor più marcata in Cass. 33005/21, dove, in calce all’affermazione che la tabella ha una portata equivalente alla fattispecie e costituisce l'alternativa alla clausola generale di cui all'art.1226 (che deve essere invocata dalla parte, la quale “mira alla liquidazione del danno mediante tabella, [ed] è tenuta a dedurre in giudizio il danno così come standardizzato in forma di tabella, alla stessa stregua della fattispecie da allegare con la domanda), si precisava: “[n]on così per la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 cod. assicurazioni, non ancora adottata al momento della presente decisione. Dal momento della sua adozione, la tabella nazionale sarà l'esclusiva forma di liquidazione del danno non patrimoniale, senza che la clausola generale dell'art. 1226 possa conservare una valenza residuale”. Dopo tanta supplenza giudiziale, la meta era rappresentata dal suggello legislativo.

In realtà, ci sono voluti quasi due decenni perché la tabella unica nazionale (Tun) – nel frattempo formalmente estesa ai pregiudizi da medical malpractice – vedesse la luce (grazie al d.p.r. 13 gennaio 2025 n. 12). Sennonché, in linea con quanto espressamente previsto in concomitanza con la riformulazione del testo dell’art. 138 (art. 1, comma 18, l. 124/17), il decreto all’uopo emanato conteneva una disposizione transitoria che sanciva l’applicazione della Tun ai sinistri verificatisi successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso, che si è avuta il 5 marzo 2025.

Si sarebbe potuto opinare che l’indicazione temporale fosse in linea col riscontro di una prassi che, in caso di avvicendamento di tabelle pretorie, si è immancabilmente orientata a seguire la versione più fresca e vicina all’epoca della decisione della controversia, opzione consentita dalla consapevolezza che si è al cospetto di un riferimento paradigmatico e non di un elemento della fattispecie. Ma l’argomento che fa leva sulla maggiore vicinitas cronologica della Tun ai verdetti a venire, pur se valorizzato con molta enfasi dalla pronunzia in rassegna, riesce men che convincente. Anche se le cifre della Tun sono destinate a essere riviste ogni anno in dipendenza della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat[6], la loro attualità sa di bellezza dell’asino e potrebbe esser superata da un qualche aggiornamento, non solo quantitativo, promosso dall’osservatorio milanese (ove quest’ultimo muovesse in questa direzione, non foss’altro che per coprire i vuoti di cui diremo più in là). In ogni caso, a questa labile chiave interpretativa se ne contrappone un’altra, assai più incisiva. Si ricorderà, infatti, che il ripetuto art. 138 stabilisce una relazione biunivoca tra ammontare dei premi e montante dei risarcimenti, mirando il sistema sia all’effettività del ristoro che alla sostenibilità dei costi per il sistema assicurativo. Il suo primo comma recita: “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori…”. Viene così divisato un bilanciamento che trova piena applicazione nel contesto della responsabilità civile assicurata obbligatoriamente, ma che, proprio per questo, non si presta ad essere esteso a tutto l’universo della responsabilità civile[7]. Insomma, la tabella unica esprime un principio innovativo, ma locale (per quanto ampia sia l’area di riferimento), che comporta un adattamento di scenario, con vincitori e perdenti, secondo le circostanze[8]. Il cambio in corsa delle regole del gioco vulnera l’idea di certezza del diritto. Di qui la scelta di fissare una data di vigenza delle nuove regole posteriore all’intervento legislativo: giusto per dare il tempo alle compagnie assicurative di ricalibrare premi e tariffe, e ai futuri assicurati di rimodulare le loro aspettative di copertura dal rischio di sinistri. Si obietterà che una scelta di tal fatta - corroborata dalla constatazione che l’indicazione di una effettività per il solo avvenire sarebbe stata superflua, data la regola generale, fuori della materia penale, della normale irretroattività della legge che non si prefigga esplicitamente di disciplinare il passato - avrebbe lasciato presagire, considerati i tempi occorrenti per la definizione dei giudizi relativi a detti sinistri, un panorama caratterizzato da una lunga fase di convivenza tra tabelle giudiziarie e Tun, e l’ineleganza di valutazioni contestuali diverse (nonostante l’intervenuto “agganciamento” della seconda all’archetipo ambrosiano, per superare le riserve del Consiglio di Stato) per situazioni sovrapponibili. Ma l’inconveniente non ha portata dirimente, perché la soluzione opposta - giustappunto quella scandita dalla pronuncia in epigrafe - comporta necessariamente un’eguale dissonanza, ancorché in chiave diacronica.

La partita, crediamo, si sarebbe dovuta chiudere qui, nel segno dell’intentio legis. Ma così non è stato. E si è scelto di andare molto al di là di quanto voluto dal legislatore.

 

III. – Fatto sta che, a black letters ancora fresche di stampa, si sono levate voci intese a patrocinare un ruolo meno defilato e prospettico per la Tun sin dal suo avvento, sì da applicarla oltre i tempi e i casi esplicitati nel decreto. Voci cui facevano eco diverse pronunce di merito, chiamate a decidere su episodi verificatisi in epoca anteriore (mentre altri giudici erano dell’avviso che non si potesse andare oltre i confini segnati dalla norma). Si registrava anche un obiter dictum della Cassazione da cui emergeva una propensione per l’impiego indiretto della Tun quale parametro di riferimento anche dove ciò non sarebbe strettamente indispensabile[9]. Ribadiamo: l’aspirazione era quella, utopica, di schivare disparità di trattamento, che però risultano, in un senso o nell’altro, inevitabili. La scelta per l’una o l’altra via non è solo cosmetica, perché men che neutra dal punto di vista della commisurazione del risarcimento: i rispettivi parametri portano a risultati differenti, con la Tun che non penalizza il soggetto leso soltanto in corrispondenza dei gradini inferiori della scala dell’invalidità e in prossimità della vetta.

Come si è evidenziato nelle battute iniziali, a fronte della segnalata frattura, che rischiava di non comporsi per diversi anni e di alimentare un qualche senso di frustrazione, il Tribunale di Milano (non a caso, trattandosi dell’alfiere delle tabelle pretorie) ha invocato l’intervento nomofilattico della Suprema corte avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale. E il primo Presidente della Cassazione ha ritenuto questa strada percorribile, affidando la risposta e l’enunciazione del relativo principio di diritto alla terza sezione.

Nel formulare i quesiti, il giudice ambrosiano prospettava, per la liquidazione del danno non patrimoniale in riferimento ai sinistri avvenuti prima dello spartiacque segnato dell’entrata in vigore delle regole attuative dell’art. 138, tre scenari: due estremi e l’ultimo, per così dire, intermedio. L’un polo era rappresentato dalla perdurante preminenza della tabella milanese, da considerare la via maestra fino all’esaurirsi del pregresso. Al capo opposto si collocava l’immediata centralità della Tun, con tanto di atrofizzazione subitanea della tabella milanese nell’area del danno inerente alle lesioni psico-fisiche: il che, si badi, non avrebbe messo completamente fuori gioco i meccanismi tabellari di matrice giudiziaria (forgiati non solo nel capoluogo regionale lombardo) relativi ad altre epifanie del danno non patrimoniale, a partire dal pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale, rispetto al quale la stessa Suprema corte ha avallato l’opzione per le tabelle locali, pur ingerendosi nella loro costruzione e ammettendo tutte le varianti che si confermino a determinate indicazioni di fondo[10]; né tantomeno avrebbe bloccato lo sviluppo delle ulteriori tabelle e di c.d. criteri orientativi che, nella più recente versione delle tabelle, coprono svariate aree, tra cui il vulnus all’autodeterminazione in ambito sanitario e la diffamazione a mezzo stampa e tramite altri mezzi di comunicazione di massa. A metà del guado, si ipotizzava una terza via, con l’attribuzione al giudice della possibilità di applicare, in tutto o in parte, la Tun o la tabella meneghina, in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

 

IV. – Il quesito milanese postulava una scelta di campo. Ma la Suprema corte vi si sottrae, delineando una sorta di quarto scenario. Che vuol esser di buon senso, ma finisce per risultare ambiguo.

Partiamo dal buon senso. In effetti, a voler esasperare il dato letterale desumibile dalle norme di diritto intertemporale, si finirebbe in pratica col costringere il giudice che si occupa di fatti dannosi occorsi prima del fatidico 5 marzo 2025 a mettere un paraocchi per non vedere la Tun, fingendo quasi che non esista. Detto diversamente. Se è l’equità a informare la liquidazione del danno non patrimoniale e se, ancora, in un quadro complessivo in cui spiccava la stella polare della tabella milanese, si è pur sempre riconosciuto un certo margine per quelle degli altri uffici giudiziari, perché precludere ogni possibilità di lasciarsi ispirare dalla criteriologia di fonte legale della Tun, anche quando non si è tenuti a uniformarsi a essa? “Si deve ritenere”, osserva la corte, “che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno [sic] più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo… In ogni caso, una volta constatato che per i fatti pregressi non esiste una legge e che occorre, quindi, liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe certo sostenersi che tra i due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l’uno di fonte normativa e l’altro di fronte pretoria, il secondo sia più equo del primo”. Osservazione inoppugnabile, che però dovrebbe valere anche in senso inverso (e che invece viene smentita subito dopo). Così ragionando, per inciso e come anticipato a più riprese, si sarebbe aperto un intervallo temporale contrassegnato dalla compresenza dei due paradigmi, entrambi dotati di sola forza persuasiva[11]. E, a meno di voler credere che la scelta del legislatore nel segno di un graduale acclimatamento alla Tun valga come un mero auspicio o poco più, il rapporto tra i due modelli nel corso di tale periodo si sarebbe dovuto plausibilmente atteggiare in guisa tale da far sì che, per i sinistri ante Tun, il tool di base per la concretizzazione dell’art. 1226 fosse rappresentato dalla tabella milanese, con possibilità di volgere lo sguardo alla Tun come strumento correttivo o di ausilio per l’eventuale personalizzazione, se e quando la prima avesse condotto a esiti insoddisfacenti.

Che cosa fa, invece, la terza sezione civile? Mostra di aver fretta di mettere la parola fine alla concorrenza tra tabelle normative e ‘para-normative’. Non solo la Tun non viene scartata per i sinistri antecedenti al 5 marzo 2025; non solo ne viene ipotizzata l’applicazione indiretta[12] (quella diretta sarebbe palesemente contra legem; e il ricorso all’analogia precluso, tra l’altro, dalla mancanza di una lacuna); ma le si attribuisce una patente di maggiore affidabilità, valevole anche extra muros, per i danni non scaturenti dalla circolazione o dall’attività sanitaria. Sì che la si fa assurgere al rango di “parametro di riferimento privilegiato”; la si descrive come “un’opzione preferenziale”, perché, “garantendo generalità ed astrattezza, soddisfa quella parità di trattamento che, come detto, è il primo presupposto dell’equità”[13]. In altri termini, Cass. 8630/26, in ragione della forza cha va riconosciuta alla Tun come mezzo per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., concepisce una fase transitoria in cui il paradigma normativo, a valenza temporale ed oggettiva circoscritta, diventa il faro deputato a illuminare tutti i giudizi risarcitori che si trovino a essere definiti dopo la sua entrata in scena, fatto salvo il limite della formazione del giudicato interno. Insomma, la Tun attua una razionalizzazione che, anche quando non sia doveroso farvi ricorso, la raccomanda come opzione indiretta, da privilegiare perché -e siamo allo snodo cruciale- “superiore”. La superiorità, com’è ovvio, non può venire dalla cogenza statutaria, esclusa quando si sia fuori dall’ambito temporale e dal perimetro oggettivo di applicazione; e nemmeno da un inequivoco apprezzamento qualitativo, posto che non può considerarsi tale il rigetto, in sentenza, delle critiche, intese a denunciare scarti tra gli importi liquidabili, sulla base del solo rilievo che “una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dai diversi sistemi tabellari [dimostra che] le differenze risultano sostanzialmente contenute”[14]. Affermazione che si vuol suffragare rilevando che la Tun paga di più in fascia bassa e al livello più elevato di pregiudizio, ma penalizza la banda intermedia (quasi che questa sorta di compensazione macroeconomica possa confortare chi si ritrova a conseguire un ristoro più contenuto!) e ribadendo, senza poterlo provare, ch’essa “meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando … una curva di crescita dell’ importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità” (altra considerazione poco fruibile per chi avrebbe potuto ottenere un risultato più soddisfacente con il paradigma pretorio). Alla fine, la superiorità sta nel marchio di fabbrica, ossia nella provenienza legislativa della valutazione (oltre che nel fatto, “che si fugge tuttavia”, di esser fresca di conio). Criterio, di per sé dubbio, che, se preso sul serio, avrebbe implicazioni dirompenti. Perché non applicare allora il sistema welfaristico alle vittime del dovere anche nel campo degli infortuni sul lavoro (dove già operano Inps e Inail), o nei casi di morte di un congiunto a seguito di catastrofi ambientali (come la “terra dei fuochi” o Ilva di Taranto) o di attività pericolose? Ancora, in caso di perdita di un congiunto, perché non far leva sulla legge 28 dicembre 1999, n. 497, che ha previsto un indennizzo fisso e uguale per ogni vittima del disastro della funivia del Cermis, pari a circa 1.962.000 euro per ciascuna delle 20 persone decedute?

Ad ogni buon conto, il dado è tratto; e il tavolo su cui figurava il mosaico tabellare giudiziale salta. La Cassazione fa della Tun un “default” qualificato con vocazione imperialistica, da far valere a tutto campo. Non un monopolio, ma quasi, posto che il discostamento è possibile solo in circostanze eccezionali e sulla base di una motivazione rafforzata. La tabella milanese, come ogni altra gemmazione pretoria, viene messa all’angolo e sopravvive solo se emergono fattori peculiari che consiglino di by-passare motivatamente i parametri privilegiati. La collaudata elaborazione giurisprudenziale è ridotta, insomma, ad un approdo estremo della personalizzazione (a dispetto del fatto che quest’ultima fosse strumento inteso a tradurre in termini pecuniari le perdite standard), condannata di suo ad esprimersi entro la forbice imposta dal paradigma normativo. In effetti, nell’ottica di un “si può, ma guai a farlo!”, le chance di ricorrere alle tabelle pretorie sono prossime allo zero, posto che, come sottolineato dall’estensore, nell’ambito dilatato orizzontalmente e temporalmente in cui si espande l’operatività indiretta della Tun, “la motivazione [del suo superamento] dovrà essere molto più accurata e specifica”.

 

V. - Il verdetto della terza sezione civile potrebbe riscuotere consensi tra quanti hanno a cuore, sopra ogni cosa, la semplificazione: il nuovo sistema liquidatorio del danno non patrimoniale appare in prima battuta di agevole gestione, visto che la Tun, a colpi di applicazione indiretta ma sostanzialmente necessitata, spazza via il rivale più accreditato, quante volte si dia possibilità di concorrenza applicativa. Ma, anche a voler depotenziare l’interpretazione letterale (occorrerebbe comunque chiedersi perché il legislatore ha usato determinate parole e non ha optato per altre oppure per il silenzio), le riserve su quella che si vorrebbe accreditare come soluzione ineccepibile e scevra da controindicazioni non mancano. Già sul piano della stessa semplificazione, non si può affatto escludere che la valvola di sfogo della personalizzazione induca gli avvocati dei danneggiati a invocare il ‘ritorno a Milano’ quando ciò consenta ai propri assistiti di ricevere una compensazione meno esigua[15].

C’è, poi, da chiedersi se la pretesa razionalizzazione sia davvero tombale, posto che dal nuovo solco tabellare restano non normati il danno morale svincolato dalla lesione della salute, la violazione del consenso in campo medico senza malpractice, la perdita del rapporto parentale e la perdita di chance (per tacere delle restanti epifanie del danno non patrimoniale). Tanta roba, che continuerà a trovare approdo al di fuori del nuovo corso. Sino a far riproporre l’interrogativo di fondo: siamo davvero al capolinea delle tabelle giudiziarie? Mai dire mai…

 

VI.- Tirando le somme:

1.        Sul piano dogmatico, Cass. 8630/26 compie la mossa decisiva: la Tun diventa il parametro privilegiato dell’equità anche oltre i confini della sua efficacia diretta, senza passare per l’analogia.

2.        Sul piano sistemico, la corte completa l’exit strategy dalle tabelle milanesi avviata dalla crisi metodologica del 2021, ma non instaura un automatismo assoluto: lascia al giudice una “valvola”, se si preferisce una via di fuga (tabella pretoria con motivazione).

3.        Sul piano pratico, proprio quella valvola può produrre un effetto perverso: più motivazione, più spazio per impugnazioni “selettive” (cherry picking), soprattutto perché la Tun redistribuisce valori e incide in modo sensibile su danno temporaneo e personalizzazione.

4.        Sul piano costituzionale, la sentenza “non decide”, ma segnala il rischio di violazione dell’art. 76 per superamento della soglia temporale del maggio 2022. Se la Tun come fonte dovesse vacillare, l’edificio costruito sulla sua forza conformativa potrebbe collassare; e l’applicazione indiretta, pur presentata come indipendente, perderebbe la sua legittimazione.                                                

 

                                                                                                 *Roberto Pardolesi, Professore Emerito Università LUISS, Roma.

                                          *Alessandro Palmieri, Professore Ordinario Dipartimento di Giurisprudenza Università di Siena.                     


[1] Ord. 18 luglio 2025, Foro it., 2025, I, 2390, con nota di R. PARDOLESI – R. SIMONE, in cui si dà conto di tutti i fattori rilevanti, eccezion fatta per la sopravvenuta smentita del carattere paranormativo delle tabelle ambrosiane ad opera di Cass. 2 settembre 2025, n.24349, id., 2025, I, 2158 (a sua volta smentita come «un’unica, distonica e assai sinteticamente motivata pronuncia», da Cass. 6 ottobre 2025, n. 26826, ibid., 2484).

[2] Da esplorare nella voce di M. Rossetti, Danno non patrimoniale: c) profili della liquidazione, in Enciclopedia del diritto, I tematici VII, Responsabilità civile diretto da C. Scognamiglio, Milano, 2024, 522.

[3] Cass. 30 giugno 2011, n. 14402, e (soprattutto) 7 giugno 2011, n. 12408, Foro it., 2011, I, 2274, con nota di richiami di A. Diana - A. Palmieri).

[4] Cfr., ex permultis, Cass. 12 settembre 2019, n. 22742, Foro it., Rep. 2019, voce Danni civili, n. 240; 7 settembre 2016, n. 17678, id., Rep. 2016, voce cit., n. 225; 6 giugno 2016, n. 12397, ibid., n. 224).

[5] Pur riconoscendo -ed è notazione da tenere in debito conto- che la tabella nazionale non avrebbe potuto fornire indicazioni su certi temi, in quanto estranei al perimetro segnato dal codice delle assicurazioni private.

[6] Per il primo adeguamento non è trascorso nemmeno un anno dall’entrata in vigore del d.p.r. 12/25, in quanto il ministro delle imprese e del made in Italy vi ha provveduto con d.m. 10 dicembre 2025, Gazzetta ufficiale, 27 dicembre 2025 n. 299; la relativa decorrenza è stata fatta retroagire al mese di aprile 2025.

[7] Ma v. G. Ponzanelli, I problemi posti dalle TUN: no a retroattività, sì a generalità, in Nuova giur. civ., 2025, 984.

[8] Nell’ordinanza milanese di rimessione alla corte si prospettava, a mo’ di esempio, un caso in cui l'applicazione della tabella milanese avrebbe comportato un delta liquidatorio di 21.529,50 euro in più rispetto all'applicazione della Tun.

[9] Cass. 29 aprile 2025, n. 11319, ForoPlus, e in Arch circolaz., 2025, 548, con nota di G. GUSSONI, In tema di applicabilità della Tun di cui al d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12, entrata in vigore il 5 marzo 2025.

[10] Cass. 10579/21, cit.

[11] Meccanismo che sembrava destinato a rimanere in auge per un tempo non irrisorio: cfr. R. Simone, La tabella unica nazionale per il risarcimento danni da macrolesioni (tun) e la fine della storia (delle tabelle): ma anche no!, in Foro it., 2025, V, 139.

[12] Applicazione indiretta che schiva i dubbi di legittimità costituzionale, perché qui la norma non rileva come tale, ma solo come parametro di concretizzazione della valutazione equitativa. Insomma, è legge, quando vogliamo, e qualcos’altro quando ci aggrada diversamente: insomma, Humpty Dumpty docet.

[13] Nel presupposto, beninteso, che il campo del danno non patrimoniale sia saldamente tenuto dall’art. 1226 c.c: prospettiva contro cui si batte, con argomenti di grande finezza, S. Patti, v., da ultimo, La valutazione del danno, con particolare riguardo al danno non patrimoniale, in Diritto processuale della responsabilità civile a cura di C. Consolo – B. Tassone, Pisa, 2026, 757.

[14] § 13.2 della sentenza in epigrafe [in sintonia, si direbbe, col parere non ostativo n. 01282/2024 espresso dal Consiglio di Stato, sez. consultiva, in data 24 settembre 2024, <giustizia-amministrativa.it>: l’esito sarebbe complessivamente accettabile, se è vero che, come emerge dalla analisi di impatto, gli intervalli dal 10° al 36° grado di invalidità e  82-100 risultano essere (sulla scorta dei dati aggiornati ai sinistri complessivamente liquidati nel 2023) rappresentativi di circa il 93 per cento dei macrolesi del ramo RC auto e del 75 per cento dei danneggiati per quello della RC sanitaria]. Anche a voler restare nell’ottica macro così proposta, verrebbe fatto di chiedersi se basta questo per dedurre che si versa in un virtuale ‘pari e patta’, sì che i danneggiati nel loro complesso non si trovano in una situazione deteriore. Non occorrerebbe, piuttosto, guardare alla distribuzione dei danneggiati nelle varie fasce? E se si scoprisse che è proprio la fascia centrale a risultare quella di maggior impatto economico?

[15] Se la regola pratica diventa: “puoi scegliere anche Milano (o altra tabella), ma devi motivare molto”, il contenzioso può spostarsi dal quantum al vizio di motivazione sulla scelta del criterio. La stessa sentenza, quando richiama i rischi storici della frammentazione (disomogeneità, forum shopping, ostacolo alle transazioni, crescita delle liti), descrive il terreno su cui il cherry picking può prosperare. In breve: la discrezionalità “guidata” può trasformarsi in discrezionalità “strategica”, con parti incentivate a contestare selettivamente il criterio che le penalizza, e giudici esposti a una pressione motivazionale crescente.

La Cassazione aveva già stigmatizzato il forum shopping come prodotto della pluralità di criteri. Se oggi si apre la stagione della “Tun salvo motivazione”, il rischio è quello di un forum shopping argomentativo: non più solo dove deposito la causa, ma quale standard riesco a far prevalere in motivazione e in appello.

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L'utilizzo dell'I.A. da parte dei CCTTU nella redazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Quali obblighi e quali responsabilità? di Alberto M. Cisterna
9 ottobre 2026
Il valore della Costituzione A settant’anni dalla prima udienza della Corte Costituzionale di Stefano Amore*
22 settembre 2026
L'Associazione Valore Uomo partecipa al Focus " la condizione professionale del Magistrato ordinario tra cariche esigibili, tutele economiche e prospettive previdenziali" organizzato dall'INPS e da Nova Itinera, che si terrà a Roma il 25 settembre 2026, sull'impatto del rigore imposto dall'Unione Europea e dal PNRR sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema giustizia.
23 giugno 2026
 Nelle parole del Dott. Antonio Falcone, la sintesi dell'impegno per porre l'Uomo al Centro: essere Credenti, Credibili e Creduti...
12 giugno 2026
Grande partecipazione per la prima giornata! La prima delle tre giornate dedicate al Corso di formazione organizzato dalla Corte d’Appello di Napoli sulla Consulenza Tecnica nelle controversie di Responsabilità Sanitaria con particolare attenzione alle tecniche di conciliazione e mediazione e sul ruolo della IA nella composizione delle relazioni, svoltosi ieri 11 giugno ha riscosso ampio consenso di partecipazione Regionale dimostrando che in Campania è apprezzata la sinergia esistente tra l’Università Federico II e l’ Associazione Valore Uomo e Parthenope - Società Campana di Medicina Legale, Assicurativa e delle Scienze Forensi proponenti il convegno, sempre più punto di riferimento in questo settore. I lavori che si sono svolti nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli, sono stati aperti dall’intervento della Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli alla quale vanno i migliori ringraziamenti per la sensibilità che quotidianamente dimostra. “E’ un momento di confronto e di formazione importate che la Corte d’appello ha voluto promuovere – ha sottolineato la Presidente Covelli -. Il ruolo del consulente tecnico nel contenzioso sanitario è un ruolo fondamentale perché si tratta di controversie ad alto livello specialistico, tecnico e quindi in questo senso le funzioni del giudice, dell’avvocato e del consulente, davvero si intersecano per tentare di arrivare alla tutela effettiva dei diritti fondamentali che vi sono in questi contenziosi. Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente affermato, proprio espressamente, come fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. E quindi questi momenti di formazione del consulente sono molto importanti” “Dopo aver ricostruito l’attività giuridica, normativa e giurisprudenziale e le regole del processo civile e penale, affronteremo in questi tre appuntamenti l’impatto del Decreto Attuativo sulle Polizze Assicurative della Legge Gelli Bianco – ha aggiunto Giovanni Liguori, medico legale e presidente dell’Associazione Parthenope - , anche in relazione alle finalità conciliative nella fase dell’ATP, della Mediazione e sulle tecniche di negoziazione e di valutazione dei danni delineando i confini applicativi delle tabelle e della TUN”. “L’obiettivo primario del corso di aggiornamento che abbiamo organizzato – ha sottolineato Massimo Niola, Ordinario di Medicina Legale - Università Federico II di Napoli. Presidente Onorario dell'Associazione Parthenope - è quello di consolidare quella opportuna curiosità scientifica e di metodo che insiste intorno alla figura e all’operato del consulente tecnico nei casi di danno alla persona. Questo, chiaramente, avvantaggerà anche la naturale restituzione di un’attività di consulenza di pregio nelle opportune sedi giudiziarie, sempre a tutela della persona. Si ambisce quindi a favorire un confronto qualificato in un contesto formativo stimolante, autorevole e solido in onore del mandato statutario dell’associazione Partenope, di cui mi pregio della Presidenza onoraria”. “ Innanzitutto da questa giornata, vista la enorme partecipazione di tutte le province Campane, è emerso l’importante ruolo di aggregazione e di identità territoriale Regionale – ha spiegato l’Avv. Giuseppe Mazzucchiello, presidente dell’Associazione Valore Uomo – della Società Campana Parthenope, che ormai si candida ad essere il riferimento, con la guida autorevole della Università Federico II, di tutta quella parte del mondo medico che è al servizio della Giustizia nelle vicende giudiziarie in cui bisogna valutare l’impatto delle lesioni fisiche e delle afflizioni psichiche derivanti da eventi violenti o anche solo iatrogeni sui soggetti fragili tra i quali certamente i bambini, gli anziani o persone affette da patologie. Al termine di questa 3 giorni formativa, sarà elaborato un documento di sintesi nelle sedi istituzionali competenti- così ha concluso l’Avv. Mazzucchiello - per dare un senso anche costruttivo a questo evento”. Il corso, che proseguirà anche il 9 luglio e l’1 ottobre prossimi, è stato caratterizzato da un continuo confronto tra linee guida giuridico-mediche e casi concreti di Consulenze tecniche, con l’auspicio che all’esito di queste tre giornate di lavori si riesca a pervenire alla definizione di un metodo operativo condiviso al servizio della Giustizia. I lavori sono stati moderati anche dal Dott. Maurizio Block, Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione che ha fornito un importante contributo di riflessione sul tema. È intervenuto anche Don Luigi Merola, Presidente della Fondazione 'A Voce d'è Creature che tenne a battesimo nella sua sede, Parthenope lo scorso 10 novembre.